LA DITTATURA DI UN "FASCISTISSIMO" FRATE di A. Berlendis

Il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha presentato dodici punti  da lui ritenuti « prioritari e non negoziabili».

Il 12° punto recita testualmente : “per assicurare piena efficacia all’azione di governo, al presidente del Consiglio è riconosciuta l’autorità di esprimere in maniera unitaria la posizione del governo stesso in caso di contrasto».  www.corriere.it  22 febbraio 2007

Per coglierne il significato ( o le pretese) dobbiamo compararlo in primo luogo con la Legge del 24 Dicembre 1925, n. 2263 ‘Attribuzioni e prerogative del capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato’ (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 del 1925)

Che all’articolo 3 recita : “Il capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l’opera dei ministri, decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi. “

 

Occorre a questo punto ricordare che questa legge è inserita dalla manualistica storica (anche scolastica) come una tra quelle leggi del periodo1925-’26, costituenti il punto di partenza per la trasformazione dell’organizzazione giuridica dello Stato ‘liberale’ dette "fascistissime".

 

In secondo luogo occorre confrontarlo con la letteratura (diritto—borghese—costituzionale) in materia,e  scopriremo che :

 

1) “Secondo la dottrina dominante,il Presidente del Consiglio è senz’altro in una posizione di supremazia rispetto ai Ministri, poiché egli li sceglie come suoi collaboratori e ne propone la nomina al Presidente della Repubblica, ne dirige e ne vigila l’attività ed è responsabile per tutti gli atti posti in essere dal Gabinetto.

 

Tuttavia questa supremazia non si traduce in una effettiva superiorità gerarchica sui singoli ministri, né in un assoluta preminenza, come accadeva nell’ordinamento fascista …

Tra il Presidente del Consiglio e i Ministri non intercorre, pertanto un rapporto di gerarchia : il primo,infatti, non può avocare a sé gli atti di competenza di un singolo ministro, né può annullarli, né può sostituirsi al ministro o impartirgli ordini e direttive alla sua attività.

Conformemente alla tendenza a rafforzare la figura del Presidente del Consiglio e del Consiglio stesso, tuttavia, la L. 400/88 non solo potenzia le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, ma gli conferisce anche la facoltà di sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politico-amministrative, sottoponendole al Consiglio dei ministri. “ Elementi di diritto costituzionale  De Simone pg 138

 

2) “Il presidente del Consiglio ha un compito di direzione della politica generale del governo, della quale porta personale responsabilità politica.

In particolare :

  1. ha il compito di mantenere l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo (egli non lo determina, perché si ritiene sia il consiglio dei ministri, l’organo collegiale, a fissarlo : infatti la legge dice che impartisce ai ministri direttive ‘in attuazione delle deliberazioni del consiglio dei ministri’).” Barbera-Fusaro ‘Corso di diritto pubblico’ Mulino pg 281

 

3) “Il presidente del Consiglio dei ministri non è ‘capo del governo’ come lo era stato il presidente del Consiglio durante il fascismo per effetto della legge 2263/1925.” Cassese-Perez ‘Manuale di diritto pubblico’ NIS pg 273

 

A questo punto la domanda sorge da sé : ma, dal 1994 in poi chi ha continuato a gridare contro il pericolo eversivo della destra e del ‘cavaliere nero’ (di cui bisogna impedire ad ogni costo di tornare) ?

Scherzosamente parlando , non potrebbe darsi che invece l’odierno ‘uomo della provvidenza’ non avesse la presunta camicia nera del cavaliere ma indossasse la tonaca nera del ‘parroco di campagna’ (in quanto,al momento—ma probabilmente solo al momento—rappresentante politico della grande industria assistita statalmente e della grande finanza) e che l’involuzione autoritaria assumesse oggi la forma della governabilità, che elimina ogni ostacolo, tramite ‘larghe intese’ al ‘centro’ ?